Arriva un’altra sentenza del TAR LazioIl TAR LAZIO, con sentenza n. 02102/2021 del 19 febbraio 2021, “dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s)”, del DPCM del 3 novembre 2020
Il TAR LAZIO, con sentenza n. 02102/2021 del 19 febbraio 2021, “dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s)”, del DPCM del 3 novembre 2020. Questo é quanto deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 dai magistrati Antonino Savo Amodio, Laura Marzano, Francesca Petrucciani della prima sezione (TAR LAZIO).
In seguito al ricorso (r.g. 9424 del 2020) proposto da Associazione Vaccipiano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Chilese, Giovanni Francesco Fidone e Barbara Barolat Massole, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma, Sezione Prima) si é pronunciato affermando l’improcedibilità della “domanda di annullamento del DPCM 3 novembre 2020”, ma dichiarandone appunto “l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s)”, compensando inoltre integralmente le spese del giudizio ed ordinando che la sentenza venga “eseguita dall’autorità amministrativa”.
Il dPCM 3 novembre 2020 all’art. 1 comma 9, lett. s) prevede quanto segue:
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza…
art. 1 comma 9 lett. s del DPCM del 3 novembre 2020
Anche l’avv. Mauro Sandriha commentato dai suoi canali quest’ultima sentenza, scrivendo che é stata “abolita la norma che prescrive l’obbligo delle mascherine fino alla terza media”. L’avv. internazionalista dice che la norma “è stata riproposta negli ulteriori DPCM ed è valevole anche attualmente”, ma che “in sostanza tutti gli alunni da 6 a 13 sono esentati dall’obbligo e, visto il provvedimento che statuisce l’illegittimità integrale della norma, anche durante le ore di ricreazione. La sentenza è immediatamente esecutiva”.Sandri però in un altro commento rapporta la sentenza del 19 febbraio con quella precedente (ne abbiamo già parlato con l’avv. Giordano del COMICOST), dove invece sono intervenuti oltre 900 genitori, e scrive che “l’interpretazione dei colleghi che hanno patrocinato la causa i quali hanno fatto presente che la norma abolita è relativa al DPCM di novembre, nel frattempo scaduto, è ovviamente corretta dal punto di vista formale. Tuttavia la declaratoria di illegittimità dell’obbligo delle mascherine per gli studenti fino alla terza media compresa, dispiega i suoi effetti sostanziali, de plano, su qualsiasi provvedimento successivo di contenuto analogo perché la statuizione inserisce il merito della misura e, prescinde, pertanto, dall’eventuale ricollocazione della stessa norma in altro dPCM. Mentre – continua Sandri – quindi, la sentenza precedente dei 1000 intervenuti affermava che il governo ‘dovrà’ dal 5 marzo evitare di varare una norma che imponga le mascherine a scuola, quindi, comunque era già risolutiva da quella data, questa sentenza, a parere del sottoscritto, come sopra motivato, è immediatamente esecutiva nell’ampio raggio che delinea”.Andrea IppolitoFonte
QUI SOTTO UN FAC-SIMILE DA SCARICARE ED INVIARE PER NOTIFICARE I PROPRI INTENTI ALLA DIRIGENZA SCOLASTICA: