Corte d’Appello: i presidi non possono sospendere i docenti privi di Green Pass

A teacher wearing a N95 Face masks teaches mathematics at an High School

Respingendo il ricorso presentato direttamente dal ministero dell’Istruzione (MIUR) la Corte d’Appello di Trieste ha stabilito che i dirigenti scolastici non hanno alcun potere per sospendere i docenti. Una decisione  gravida di conseguenze, visto che attualmente la sospensione è diretta conseguenza dell’assenza da lavoro per cinque giorni a causa dell’impossibilità di mostrare il Green Pass. Il parere della Corte è frutto dell’Ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 23524/ 2021, che ha respinto l’appello del MIUR e confermato la decisione di primo grado che aveva annullato, dichiarandola illegittima, la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per tre giorni applicata ad un docente perché emessa da organo incompetente.

A poter comminare la sospensione, secondo quanto stabilito dalla Corte d’Appello, può essere solamente l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (organo amministrativo competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale) e non il dirigente scolastico. Si tratta di una ordinanza che potrebbe anche far saltare le sanzioni pecuniarie che lo stesso ministero aveva previsto per il personale scolastico presente a scuola privo di Green Pass. Secondo la circolare ministeriale, infatti, tali sanzioni dovevano essere erogate sempre dai dirigenti scolastici ma, come si chiede il portale di informazione scolastica Miur Istruzione, «Se i dirigenti scolastici non hanno il potere di sospendere, hanno il potere di comminare sanzioni pecuniarie?».


Questa la motivazione della sentenza emessa dai giudici:

“In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare»; al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede; diversamente opinando, l’individuazione dell’organo competente -da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all’esito del procedimento medesimo; il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola; per tale categoria, a norma degli art. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima «fino a un mese»; pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di «ìnfrazìonì di minore gravita», per le quali cioè è prevista «l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni», sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico”.

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